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Art. 1341 c.c.: cosa prevede per le clausole vessatorie tra imprese

L'art. 1341 c.c. stabilisce quando le clausole vessatorie valgono nei contratti tra imprese: se sono contenute in condizioni generali predisposte da una parte, non hanno effetto senza specifica approvazione per iscritto dell'aderente. È una disciplina diversa da quella del Codice del consumo. Questa guida spiega quali clausole rientrano nell'elenco, come si approvano e dove si ferma comunque la libertà contrattuale.

A cura del team legale di Aptus.AIAggiornato al 21 ottobre 20267 min di lettura

Clausole vessatorie tra imprese: cosa dice l'art. 1341 c.c.

Una clausola è vessatoria, ai sensi del codice civile, quando appartiene a uno dei tipi elencati dall'art. 1341 del codice civile, secondo comma, ed è contenuta in condizioni generali predisposte da uno solo dei contraenti. La legge non vieta queste clausole: le rende inefficaci se l'aderente non le approva specificamente per iscritto.

Il primo comma dell'art. 1341 c.c. stabilisce una regola generale: le condizioni generali predisposte da un contraente sono efficaci verso l'altro se questi le conosceva o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza. Il secondo comma aggiunge il requisito della forma per le clausole più onerose. L'art. 1342 c.c. estende la stessa regola ai contratti conclusi mediante moduli o formulari e precisa che le clausole aggiunte prevalgono su quelle del modulo, se incompatibili.

Nei rapporti con i consumatori si applica invece il Codice del consumo (D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206), con una tutela più ampia basata sullo squilibrio significativo di diritti e obblighi. Per un'impresa che vende sia a professionisti sia a consumatori servono due set di condizioni generali.

L'elenco delle clausole vessatorie B2B dell'art. 1341 c.c.

La giurisprudenza considera l'elenco del secondo comma tassativo: non si estende per analogia, ma conta l'effetto concreto della clausola più del nome che le dà il contratto. Ecco le categorie dell'elenco, con clausole vessatorie ed esempi tipici dei contratti commerciali.

Categoria dell'art. 1341, secondo comma Esempio nel contratto B2B
Limitazioni di responsabilità a favore del predisponente Tetto al risarcimento pari al corrispettivo annuo; esclusione del danno indiretto
Facoltà di recedere o di sospendere l'esecuzione Recesso del fornitore con preavviso breve; sospensione delle forniture in caso di ritardo nei pagamenti
Decadenze a carico dell'aderente Reclami sui vizi da presentare entro un termine più breve di quello legale
Limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni Clausola solve et repete
Restrizioni alla libertà contrattuale con i terzi Esclusiva, divieto di acquistare da concorrenti
Tacita proroga o rinnovazione Rinnovo automatico annuale salvo disdetta
Clausole compromissorie o deroghe alla competenza Arbitrato; foro esclusivo diverso da quello di legge

Doppia sottoscrizione: come si approvano le clausole dell'art. 1341 c.c.

La specifica approvazione per iscritto è la cosiddetta doppia sottoscrizione: oltre alla firma del contratto, l'aderente sottoscrive una dichiarazione che approva in modo specifico le clausole onerose.

Cosa deve contenere la dichiarazione

La prassi più sicura indica numero e titolo o contenuto di ciascuna clausola. Secondo un orientamento consolidato della Corte di Cassazione, non basta un richiamo in blocco a tutte le condizioni generali, né un rinvio indistinto che mescola clausole vessatorie e non vessatorie: la dichiarazione deve consentire all'aderente di percepire quali clausole sta approvando.

Quando l'art. 1341 c.c. non si applica

La regola riguarda le condizioni generali predisposte unilateralmente per una serie di rapporti. Se il contratto è frutto di una trattativa individuale, documentata, le clausole non sono predisposte da una sola parte e il requisito formale non opera. Nella pratica è utile conservare bozze e scambi che dimostrano la negoziazione, perché l'onere di provarla ricade su chi la invoca.

Contratti conclusi online

Per le condizioni generali accettate tramite piattaforme o portali fornitori, verifica come viene raccolta l'approvazione specifica: una singola casella che accetta tutto il testo rischia di non soddisfare il requisito.

Limitazione di responsabilità: il limite dell'art. 1229 c.c.

L'approvazione per iscritto rende efficace una clausola vessatoria, ma non la rende valida se contrasta con una norma imperativa. Il caso più frequente è la limitazione di responsabilità.

Secondo l'art. 1229 c.c. è nullo qualsiasi patto che esclude o limita preventivamente la responsabilità del debitore per dolo o per colpa grave. È nullo anche il patto di esonero o di limitazione per i casi in cui il fatto del debitore o dei suoi ausiliari costituisce violazione di obblighi derivanti da norme di ordine pubblico.

Per chi redige il contratto la conseguenza è pratica: tetti ed esclusioni vanno scritti facendo salvi dolo e colpa grave. Una clausola che esclude ogni responsabilità "in qualsiasi caso" espone l'azienda a una dichiarazione di nullità proprio nel contenzioso in cui servirebbe.

Foro competente e arbitrato nelle clausole vessatorie B2B

Le clausole su foro e arbitrato sono nell'elenco dell'art. 1341 e richiedono quindi la doppia sottoscrizione quando sono predisposte da una parte. C'è però un secondo controllo.

Per l'art. 29 del codice di procedura civile l'accordo che deroga alla competenza territoriale deve riferirsi a uno o più affari determinati e risultare da atto scritto; inoltre non attribuisce al giudice designato competenza esclusiva se ciò non è espressamente stabilito. Una clausola di foro esclusivo deve dirlo: se indica "il foro di Milano" senza aggiungere "in via esclusiva", lascia aperti anche i fori di legge.

Nei contratti con controparti di altri Stati membri la scelta del giudice segue anche il Regolamento (UE) n. 1215/2012, che ha propri requisiti di forma: va verificato caso per caso.

Checklist per il giurista d'impresa

Quando sei tu a predisporre le condizioni generali di contratto tra imprese:

  • tieni un elenco aggiornato delle clausole che rientrano nell'art. 1341, secondo comma;
  • prepara una dichiarazione di approvazione che le richiama una per una;
  • fai salvi dolo e colpa grave in ogni limitazione di responsabilità;
  • scrivi "in via esclusiva" se vuoi un foro esclusivo.

Quando sei tu ad aderire alle condizioni del fornitore:

  • verifica se la tua azienda ha davvero approvato in modo specifico le clausole onerose;
  • controlla se il contratto è stato negoziato e se lo puoi dimostrare;
  • valuta se le clausole superano i limiti dell'art. 1229 c.c.

Come può aiutarti Next-OS

Next-OS legge le condizioni generali tue o della controparte, segnala le clausole che rientrano nell'elenco dell'art. 1341 c.c. e quelle che urtano l'art. 1229 c.c., e prepara la dichiarazione di approvazione specifica o la controproposta in track changes. Le fonti citate si aprono con un clic. Per il flusso completo leggi la pagina sulla contract review con l'AI; per gli altri casi d'uso torna alla pagina sull'AI per l'ufficio legale.

Domande frequenti

L'art. 1341 c.c. vale anche nei contratti tra aziende?

Sì. Nei contratti tra imprese si applica l'art. 1341 c.c.: le clausole dell'elenco del secondo comma, se contenute in condizioni generali predisposte da una parte, non hanno effetto senza specifica approvazione per iscritto. Il Codice del consumo, con la sua tutela più ampia, riguarda invece solo i contratti con i consumatori.

Basta firmare due volte in fondo al contratto?

No, se la seconda firma approva genericamente tutte le condizioni. Secondo un orientamento consolidato della Cassazione serve un richiamo specifico alle clausole vessatorie, almeno con numero e contenuto, che permetta all'aderente di capire cosa sta approvando. Un rinvio in blocco a tutte le clausole del contratto non è sufficiente.

Una clausola di limitazione di responsabilità approvata per iscritto è sempre valida?

No. La doppia sottoscrizione la rende efficace ai sensi dell'art. 1341 c.c., ma resta nulla se esclude o limita la responsabilità per dolo o colpa grave o per violazione di obblighi derivanti da norme di ordine pubblico, come prevede l'art. 1229 c.c. Per questo i tetti di responsabilità vanno scritti facendo salvi questi casi.

Fonti

  1. Codice civile, art. 1341 (Brocardi)
  2. Codice civile, art. 1229 (Brocardi)
  3. Codice di procedura civile, art. 29 (Brocardi)
  4. Regolamento (UE) n. 1215/2012, competenza giurisdizionale in materia civile e commerciale (EUR-Lex)

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